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SICUREZZA T.U. Adempimenti in Vigore dal 16/05/2009

Sicurezza

TU sicurezza: adempimenti in vigore dal 16 maggio

15/05/2009

Valutazione rischi e stress correlato al lavoro, comunicazione infortuni, visite mediche. Tutti i chiarimenti.

Il 16 maggio entrano in vigore gli adempimenti previsti dal D. Leg.vo 81/2008  la cui operatività era stata rimandata dalla L. 14/2009, di conversione del cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe».  La proroga era stata disposta in attesa delle modifiche al suddetto D. Leg.vo 81/2008, la cui emanazione era teoricamente prevista proprio per il 16 maggio. Peraltro l’iter del decreto correttivo è ancora in corso, dal momento che la bozza approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo www.legislazionetecnica.it è stata parzialmente bocciata dalla Conferenza unificata Stato-Autonomie locali, che ne ha proposto una nuova versione emendata.
Dunque allo stato attuale il decreto correttivo è previsto entro il 15 agosto, dal momento che il Governo può comunque sfruttare la proroga di tre mesi del termine per l’emanazione di disposizioni correttive, prevista dalla L. 123/2007 (Vedi testo e nota -www.legislazionetecnica.it) La proroga non riguarda peraltro la scadenza dei termini previsti dal decreto «Milleproroghe», e pertanto i datori di lavoro dovranno dare attuazione, dal 16 maggio, agli adempimenti di seguito discussi.

Valutazione rischi e stress lavoro-correlato
Scatta l’obbligo di munire il Documento di valutazione dei rischi di data certa, e l’obbligo di procedere alla valutazione dello stress lavoro-correlato.
Si ricorda in proposito che l’art. 29 comma 5 del D. Leg.vo 81/2008  prevede la possibilità per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Tale disposizione è destinata ad essere applicata per i 18 mesi successivi all’entrata in vigore di un decreto interministeriale, per il momento non ancora emanato, che introdurrà procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei suddetti datori di lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012.
E’ peraltro da ritenere che anche la suddetta autocertificazione deve, a partire dal 16 maggio, essere munita di data certa, ricorrendo ad esempio alla cosiddetta «autoprestazione» presso gli uffici postali con timbro apposto direttamente sul documento e non sull’involucro, ovvero tramite autentica notarile o registrazione del documento presso l’Ufficio del Registro.
Riguardo alla valutazione del rischio stress correlato al lavoro segnaliamo un interessante contributo recentemente pubblicato
Comunicazione dati infortuni sul lavoro
Scatta l’obbligo per il datore di lavoro, previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r), del D. Leg.vo 81/2008  di comunicare all’Inail o all’Ipsema, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, nonché le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore a 3 giorni.

Visite mediche in fase preassuntiva
Scatta infine il divieto per il datore di lavoro, previsto dall’art. 41, comma 3, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008  di effettuare visite mediche, per il tramite del medico competente, in fase preassuntiva.

(Vedi testi coordinati – www.legislazione.tecnica.it)

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